Art. 2 · Divieti relativi all’organismo nocivo specificato

Art. 2

Divieti relativi all’organismo nocivo specificato

In vigore dal 11 ago 2020
Divieti relativi all’organismo nocivo specificato Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.
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