Art. 10
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione
In vigore dal 11 ago 2020
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione
Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, come stabilito nell’allegato.
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