Art. 4 · Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento

Art. 4

Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento

In vigore dal 7 ago 2020
Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alle azioni nazionali di adattamento a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato I del presente regolamento.
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