Art. 15 · Comunicazione di informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

Art. 15

Comunicazione di informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione di informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera j), punto i), del regolamento (UE) 2018/1999 e sulla coerenza dei dati di cui all’allegato V, parte 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, in formato testuale, precisando: (a) se le stime delle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, contenute negli inventari trasmessi dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio sono coerenti con le corrispondenti stime delle emissioni contenute negli inventari dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/1999; (b) le date di trasmissione delle relazioni a norma della direttiva (UE) 2016/2284, confrontate con la trasmissione degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999. 2.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 emergano differenze superiori a +/– 5 % tra le emissioni totali - escluso l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (attività LULUCF) - per un particolare inquinante atmosferico comunicato a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e a norma della direttiva (UE) 2016/2284, lo Stato membro interessato presenta, in aggiunta alle informazioni testuali di cui al paragrafo 1, i dati relativi all’inquinante atmosferico utilizzando il formato riportato nell’allegato XIII del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri hanno facoltà di comunicare soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1 se la differenza superiore a +/– 5 % di cui al paragrafo 2 deriva dalla correzione di errori nei dati, oppure da differenze nella copertura geografica o nell’ambito di applicazione tra i rispettivi strumenti giuridici.
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