Art. 2 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 5 ago 2020
Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato: 1) L’ è sostituito dal seguente: « Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce specifiche di aeronavigabilità supplementari comuni relative al mantenimento dell’aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza degli aeromobili. 2.   Il presente regolamento si applica a: a) operatori di i) aeromobili immatricolati in uno Stato membro; ii) aeromobili immatricolati in un paese terzo e utilizzati da un operatore per il quale uno Stato membro assicura la sorveglianza; b) titolari di certificato di omologazione, certificato ristretto di omologazione, certificato di omologazione supplementare o approvazione di una modifica e di un progetto di riparazione approvati dall’Agenzia in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*) o il cui rilascio si ritiene avvenuto in conformità all’ del medesimo regolamento; c) richiedenti un certificato di omologazione o un certificato ristretto di omologazione per un velivolo pesante a turbina per il quale la domanda è stata presentata prima del 1o gennaio 2019 e a cui il certificato è rilasciato dopo il 26 agosto 2020, nei casi indicati nell’allegato I (parte 26). (*)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»;" 2) all’ sono aggiunti le seguenti lettere da e) a o): «e) «limite di validità» (limit of validity - LOV) si intende, nel contesto dei dati tecnici a sostegno del programma di manutenzione strutturale, un periodo di tempo, indicato in numero di cicli di volo o di ore di volo totali accumulati, o entrambi, durante il quale è dimostrato che l’aeromobile non subirà danni diffusi da fatica; f) «sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità» (airworthiness limitation section - ALS) si intende una sezione delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come richiesta all’allegato I (parte 21), punti 21.A.61, 21.A.107 e 21.A.120 A, del regolamento (UE) n. 748/2012, che contiene limitazioni di aeronavigabilità che stabiliscono il calendario delle sostituzioni obbligatorie, la frequenza delle ispezioni e la relativa procedura; g) «programma di controllo e di prevenzione della corrosione» (corrosion prevention and control programme - CPCP) si intende un documento che riflette un approccio sistematico volto a prevenire e controllare la corrosione della struttura primaria di un velivolo che prevede dei compiti di base per quanto concerne la corrosione, tra cui ispezioni, settori oggetto di tali compiti, livelli definiti di corrosione e tempi di esecuzione (soglie di attuazione e frequenza degli interventi). Un CPCP di riferimento è istituito dal titolare del certificato di omologazione e può essere adeguato dagli operatori al fine di creare, nell’ambito del loro programma di manutenzione, un CPCP specifico per le loro operazioni; h) «danni diffusi da fatica» (Widespread Fatigue Damage - WFD) si intende una presenza simultanea in più punti di cricche nella struttura di un aeromobile, le cui dimensioni e quantità sono tali da impedire alla struttura di garantire la resistenza fail-safe (a prova di guasto) o la resistenza residua utilizzata per la certificazione di tale struttura; i) «struttura di base» si intende la struttura progettata in conformità al certificato di omologazione per tale modello di velivolo (ossia la configurazione del modello di velivolo alla consegna); j) «struttura di base critica dal punto di vista della fatica» (fatigue-critical baseline structure - FCBS) si intende la struttura di base di un velivolo classificata dal titolare del certificato di omologazione come struttura critica dal punto di vista della fatica; k) «struttura modificata critica dal punto di vista della fatica» (fatigue-critical modified structure - FCMS) si intende qualsiasi struttura critica dal punto di vista della fatica introdotta o interessata da una modifica del relativo progetto di tipo, che non sia già indicata come parte della struttura di base critica dal punto di vista della fatica; l) «valutazione della tolleranza ai danni» (damage tolerance evaluation - DTE) si intende un processo che porta a determinare gli interventi di manutenzione necessari per individuare o impedire cricche da fatica che potrebbero contribuire a un’avaria catastrofica. Se applicata a riparazioni e modifiche, una DTE comprende la valutazione della riparazione o modifica e della struttura critica dal punto di vista della fatica su cui incide la riparazione o modifica; m) «ispezione della tolleranza ai danni» (damage tolerance inspection - DTI) si intende un obbligo di ispezione documentato o un altro intervento di manutenzione elaborato dai titolari di un certificato di omologazione o di un certificato ristretto di omologazione a seguito di una valutazione della tolleranza ai danni. Una DTI comprende i settori da sottoporre a ispezione, il metodo di ispezione, le procedure di ispezione (compresi la sequenza delle fasi dell’ispezione e i criteri di accettazione e di rifiuto), la soglia ispettiva e la frequenza di tali ispezioni. Una DTI può altresì indicare interventi di manutenzione specifici, quali una sostituzione, una riparazione o una modifica; n) «orientamenti per la valutazione delle riparazioni» (repair evaluation guideline - REG) si intende un processo istituito dal titolare del certificato di omologazione che fornisce agli operatori orientamenti sulla realizzazione di ispezioni della tolleranza ai danni per riparazioni che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica, al fine di garantire il mantenimento dell’integrità strutturale di tutte le riparazioni pertinenti; o) «struttura critica dal punto di vista della fatica» (fatigue-critical structure - FCS) si intende una struttura di un velivolo soggetta a cricche da fatica che potrebbero determinare un’avaria catastrofica del velivolo.»; 3) l’allegato I (Parte 26) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
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