Art. 7
Riesame
In vigore dal 5 ago 2020
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 marzo 2030.
Sulla base dei risultati dei controlli disponibili è effettuata una valutazione approfondita del livello di contaminazione nei paesi terzi di cui all’allegato I e, se del caso, in base all’esito di detta valutazione, i paesi terzi di cui all’allegato I, i prodotti di cui all’allegato II e le misure di cui all’, paragrafo 2, sono riesaminati di conseguenza prima di tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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