Art. 5
Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione
In vigore dal 5 ago 2020
Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione
1. Le partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione attraverso un posto di controllo frontaliero e ai punti di controllo.
2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero eseguono controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un’analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-137, con una frequenza del 20 %.
Storico versioni
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