Art. 3
Condizioni per l’ingresso nell’Unione
In vigore dal 5 ago 2020
Condizioni per l’ingresso nell’Unione
1. Possono entrare nell’Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.
2. I prodotti rispettano i seguenti livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva in termini di cesio-137:
a)
370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013;
b)
600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
3. Ogni partita dei prodotti elencati nell’allegato II, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), proveniente dai paesi terzi indicati nell’allegato I è accompagnata da un certificato ufficiale di cui all’. Ogni partita è contraddistinta da un codice di identificazione che è riportato sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata (DSCE), come previsto all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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