Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 ago 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«posto di controllo frontaliero»: un posto di controllo frontaliero quale definito all’, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;
2)
«partita»: una partita quale definita all’, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
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