Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 5 ago 2020
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi dell’ del regolamento (Euratom) 2016/52 originari dei paesi terzi di cui all’allegato I del presente regolamento o da essi provenienti («i prodotti») destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. 2.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite dei prodotti, a meno che il loro peso lordo non sia superiore a 10 kg di prodotto fresco o a 2 kg di prodotto secco: a) le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinate all’immissione sul mercato; b) le partite che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo o all’uso personale; c) le partite non commerciali spedite a persone fisiche che non sono destinate all’immissione sul mercato; d) le partite destinate a scopi scientifici. In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti di cui alle lettere b) e c), l’onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario della partita.
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