Art. 6 · Sconti e incentivi

Art. 6

Sconti e incentivi

In vigore dal 31 lug 2020
Sconti e incentivi 1.   Gli Stati membri tengono conto degli sconti che: a) sono attribuibili a un singolo prodotto, e b) sono usufruibili al momento dell’acquisto. Se possibile, si tiene conto degli sconti disponibili solo per un ristretto gruppo di consumatori. 2.   Gli incentivi sono trattati conformemente agli .
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