Art. 6
Sconti e incentivi
In vigore dal 31 lug 2020
Sconti e incentivi
1. Gli Stati membri tengono conto degli sconti che:
a)
sono attribuibili a un singolo prodotto, e
b)
sono usufruibili al momento dell’acquisto.
Se possibile, si tiene conto degli sconti disponibili solo per un ristretto gruppo di consumatori.
2. Gli incentivi sono trattati conformemente agli .
Storico versioni
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