Art. 5 · Trattamento dei prezzi

Art. 5

Trattamento dei prezzi

In vigore dal 31 lug 2020
Trattamento dei prezzi 1.   Per elaborare l’IPCA gli Stati membri utilizzano i prezzi osservati. Essi utilizzano i prezzi stimati solo ai fini di cui agli . 2.   I prezzi osservati per i prodotti della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale sono al netto dei rimborsi. 3.   Le variazioni dei prezzi osservati o delle condizioni di una tariffa figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA. 4.   Se i prezzi osservati sono indicizzati, le variazioni derivanti da variazioni dell’indice figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA. 5.   Se il reddito familiare è una condizione che determina il prezzo, le variazioni dei prezzi osservati derivanti dalle variazioni del reddito familiare figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA. 6.   I prezzi osservati per le assicurazioni sono i premi effettivi. 7.   Se un singolo prodotto è stato messo gratuitamente a disposizione dei consumatori e a esso è successivamente applicato un prezzo, ciò figura come un aumento di prezzo nell’IPCA. Per contro, se un singolo prodotto a cui è stato applicato un prezzo è successivamente messo gratuitamente a disposizione dei consumatori, ciò figura come una diminuzione di prezzo nell’IPCA.
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