Art. 5
Trattamento dei prezzi
In vigore dal 31 lug 2020
Trattamento dei prezzi
1. Per elaborare l’IPCA gli Stati membri utilizzano i prezzi osservati. Essi utilizzano i prezzi stimati solo ai fini di cui agli .
2. I prezzi osservati per i prodotti della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale sono al netto dei rimborsi.
3. Le variazioni dei prezzi osservati o delle condizioni di una tariffa figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
4. Se i prezzi osservati sono indicizzati, le variazioni derivanti da variazioni dell’indice figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
5. Se il reddito familiare è una condizione che determina il prezzo, le variazioni dei prezzi osservati derivanti dalle variazioni del reddito familiare figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
6. I prezzi osservati per le assicurazioni sono i premi effettivi.
7. Se un singolo prodotto è stato messo gratuitamente a disposizione dei consumatori e a esso è successivamente applicato un prezzo, ciò figura come un aumento di prezzo nell’IPCA. Per contro, se un singolo prodotto a cui è stato applicato un prezzo è successivamente messo gratuitamente a disposizione dei consumatori, ciò figura come una diminuzione di prezzo nell’IPCA.
Storico versioni
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