Art. 26 · Norme di scambio di dati e metadati

Art. 26

Norme di scambio di dati e metadati

In vigore dal 31 lug 2020
Norme di scambio di dati e metadati 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati in formato elettronico tramite il punto di accesso unico conformemente alle norme di scambio di dati e metadati statistici. 2.   I dati riservati quali definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) sono adeguatamente segnalati al momento della trasmissione alla Commissione (Eurostat).
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