Art. 17
Revisioni dovute a errori
In vigore dal 31 lug 2020
Revisioni dovute a errori
1. Gli Stati membri correggono gli errori e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i sottoindici o i pesi dei sottoindici riveduti senza ingiustificato ritardo.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni circa le cause degli errori al più tardi con la trasmissione dei dati riveduti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1148:oj#art-17