Art. 12 · Indici elementari di prezzo

Art. 12

Indici elementari di prezzo

In vigore dal 31 lug 2020
Indici elementari di prezzo 1.   I prezzi dei singoli prodotti sono aggregati per ottenere gli indici elementari di prezzo utilizzando una delle seguenti due opzioni: a) una formula dell’indice che garantisca la transitività; l’indice dei prezzi dei periodi precedenti non è soggetto a revisione in caso di utilizzo di formule dell’indice transitive; oppure b) una formula dell’indice che garantisca la reversibilità rispetto al tempo e raffronti i prezzi dei singoli prodotti nel periodo corrente con i prezzi di tali prodotti nel periodo di base. Il periodo di base non è modificato frequentemente se tale modifica determina una violazione significativa del principio della transitività. 2.   Una formula dell’indice coerente con le formule di cui al paragrafo 1 è utilizzata per ottenere un indice di prezzo per un aggregato elementare da due o più indici elementari di prezzo.
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