Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 lug 2020
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091) a decorrere dal 6 giugno 2013, ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate in appresso: Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Sri Lanka Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka B768 Sri Lanka BSH Ventures (Private) Limited, No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka B769 Sri Lanka Samson Bikes (Pvt) Ltd, No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka B770 Le importazioni della City Cycle Industries (codice TARIC aggiuntivo B131) ricadono nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka. 2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, registrate in conformità all’ del regolamento (UE) n. 875/2012 e all’articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 o registrate in conformità all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione, del 29 novembre 2019, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.
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