Art. 7 · Funzionalità degli strumenti alternativi di riscontro degli utenti

Art. 7

Funzionalità degli strumenti alternativi di riscontro degli utenti

In vigore dal 29 lug 2020
Funzionalità degli strumenti alternativi di riscontro degli utenti 1.   Gli strumenti alternativi di riscontro degli utenti di cui si avvalgono i fornitori di servizi contengono: a) domande analoghe e un sistema di valutazione che produce risultati comparabili a quelli del sistema utilizzato nello strumento comune di riscontro degli utenti e, per i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, una casella di testo libero che consenta agli utenti di lasciare dei commenti; b) link alle indagini incluse nello strumento comune di riscontro degli utenti a seconda del tipo di servizio; c) un meccanismo fornito dalla Commissione che consenta la trasmissione dei dati relativi ai riscontri, unitamente agli URL delle pagine web cui tali riscontri si riferiscono, all’archivio comune di dati. Per la raccolta dei riscontri degli utenti sulle informazioni e sulle procedure, i fornitori di servizi possono scegliere se includere o no una casella di testo libero. 2.   L’utente, una volta fornita una risposta alle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), riceve un messaggio di conferma con un invito a fornire commenti più dettagliati cliccando su un link di cui al paragrafo 1, lettera b). Il link reindirizza gli utenti verso una pagina dello strumento comune di riscontro degli utenti che comprende un’indagine sulla conformità ai requisiti di qualità stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1724. 3.   Il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 non si applicano se un fornitore di servizi raccoglie già riscontri sulla base di domande analoghe a quelle contenute nell’indagine.
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