Art. 1
In vigore dal 24 lug 2020
Le sostanze di cui all’allegato, appartenenti alla categoria degli «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», sono autorizzate come additivi per mangimi destinati all’alimentazione animale, alle condizioni indicate in tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1097:oj#art-1