Art. 2
In vigore dal 22 lug 2020
La protezione concessa ai sensi dell’ è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 29 agosto 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Melun», pubblicato il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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