Art. 4 · Notifica delle risultanze

Art. 4

Notifica delle risultanze

In vigore dal 20 lug 2020
Notifica delle risultanze 1.   La Commissione conferma l’accuratezza dei dati verificati in applicazione dell’ oppure notifica ai costruttori qualsiasi discrepanza rilevata tra i dati comunicati in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2018/956 e i dati corrispondenti che figurano nel file dei registri del costruttore e nella scheda di omologazione del motore forniti in conformità dell’, paragrafo 2. 2.   Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, i costruttori forniscono alla Commissione i dati corretti dei veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, e una spiegazione delle discrepanze menzionate nella notifica. 3.   Se la Commissione rileva che le discrepanze sono di natura sistematica, i costruttori le forniscono, entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, i dati corretti per tutti i veicoli pesanti comunicati nel periodo di riferimento e una spiegazione delle discrepanze. 4.   I costruttori trasmettono mediante trasferimento elettronico al Business Data Repository gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente i dati corretti di cui ai paragrafi 2 e 3.
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