Art. 6
Società che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
In vigore dal 17 lug 2020
Società che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi possono aumentare nei detti indici la ponderazione degli emittenti dei titoli componenti degli indici i quali fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
gli emittenti dei titoli costitutivi pubblicano in maniera coerente e accurata le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3;
b)
gli emittenti dei titoli costitutivi hanno ridotto l’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % all’anno per almeno tre anni consecutivi.
Ai fini del primo comma, le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 sono da intendersi conformemente al periodo di introduzione graduale di cui all’.
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