Art. 11 · Riduzione di riferimento dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

Art. 11

Riduzione di riferimento dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

In vigore dal 17 lug 2020
Riduzione di riferimento dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi L’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, sono inferiori di almeno il 50 % rispetto all’intensità dei gas a effetto serra o alle emissioni assolute di gas a effetto serra dell’universo di investimenti. Ai fini del primo comma, le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 sono da intendersi conformemente al periodo di introduzione graduale di cui all’.
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