Art. 1
Spiegazione del modo in cui la metodologia degli indici di riferimento riflette i fattori ESG
In vigore dal 17 lug 2020
Spiegazione del modo in cui la metodologia degli indici di riferimento riflette i fattori ESG
1. Gli amministratori di indici di riferimento spiegano, utilizzando il modello di cui all’allegato del presente regolamento, di quali fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 (4) hanno tenuto conto nell’elaborazione della propria metodologia degli indici di riferimento. Essi spiegano inoltre in che modo tali fattori si riflettono negli elementi chiave di detta metodologia, anche ai fini della scelta delle attività sottostanti, dei fattori di ponderazione, dei parametri e delle variabili proxy.
La disposizione di cui al primo comma non si applica agli indici di riferimento per le merci.
2. Per i singoli indici di riferimento, invece di fornire tutte le informazioni richieste dal modello di cui all’allegato del presente regolamento, gli amministratori di indici di riferimento possono indicare nella spiegazione fornita il collegamento ipertestuale al sito web contenente tutte le informazioni in questione.
3. Quando gli indici di riferimento combinano diversi tipi di attività sottostanti, gli amministratori di indici di riferimento spiegano in che modo i fattori ESG si riflettono per ciascuna delle attività sottostanti.
4. Gli amministratori di indici di riferimento possono includere nella spiegazione fattori ESG aggiuntivi e le relative informazioni.
5. Gli amministratori di indici di riferimento indicano chiaramente nella spiegazione se perseguono o no obiettivi ESG.
6. Gli amministratori di indici di riferimento includono nella spiegazione le fonti dei dati e le norme utilizzate per ciascun fattore ESG comunicato.
Storico versioni
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