Art. 9
Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI
In vigore dal 15 lug 2020
Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI
1. Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità che assicurino che:
a)
i dati personali possano essere trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679;
b)
i dati commerciali possano essere trattati a norma dell’;
c)
le autorità competenti possano accedere ai dati e trattarli conformemente alle specifiche adottate a norma degli atti delegati e di esecuzione di cui agli ;
d)
gli operatori economici interessati possano mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni in conformità all’;
e)
possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra una spedizione e i relativi elementi di dati, compreso un riferimento strutturato alla piattaforma eFTI su cui sono resi disponibili i dati, ad esempio un identificativo unico di riferimento;
f)
i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;
g)
tutte le attività di trattamento dei dati siano debitamente registrate in registri delle operazioni in modo da consentire, come minimo, l’identificazione di ogni singola operazione di trattamento, della persona fisica o giuridica che ha effettuato l’operazione e della sequenza di operazioni su ogni singolo elemento di dati; se un’operazione comporta la modifica o l’eliminazione di un elemento di dati esistente, l’elemento di dati originale è conservato;
h)
i dati possano essere archiviati e restino accessibili per le autorità competenti conformemente ai pertinenti atti giuridici dell’Unione e al diritto nazionale che stabiliscono le pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
i)
i registri delle operazioni di cui al presente paragrafo, lettera g), siano archiviati e restino accessibili per le autorità competenti, a fini di verifica, per il periodo indicato nei pertinenti atti giuridici dell’Unione e nel diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari e, a fini di monitoraggio, per i periodi di cui all’;
j)
i dati siano protetti da danneggiamenti e furto;
k)
gli elementi di dati trattati corrispondano all’insieme di dati comuni eFTI e ai sottoinsiemi di dati eFTI stabiliti dagli atti delegati di cui all’ e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione secondo quanto previsto dai pertinenti atti giuridici dell’Unione e dal diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Nell’adottare tali specifiche la Commissione:
a)
cerca di garantire l’interoperabilità delle piattaforme eFTI;
b)
tiene conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche esistenti;
c)
garantisce che tali specifiche restino per quanto possibile neutre sotto il profilo tecnologico.
Il primo di tali atti di esecuzione riguarda tutti gli elementi di cui al presente articolo, paragrafo 1, ed è adottato entro il 21 agosto 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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