Art. 6 · Informazione commerciale confidenziale

Art. 6

Informazione commerciale confidenziale

In vigore dal 15 lug 2020
Informazione commerciale confidenziale Le autorità competenti, i fornitori di servizi eFTI e gli operatori economici interessati provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate conformemente al presente regolamento e garantiscono che tali informazioni possano essere valutate e trattate solo previa autorizzazione.
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