Art. 12 · Certificazione delle piattaforme eFTI

Art. 12

Certificazione delle piattaforme eFTI

In vigore dal 15 lug 2020
Certificazione delle piattaforme eFTI 1.   Su domanda di un programmatore di piattaforma eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità della piattaforma eFTI alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, l’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità per tale piattaforma eFTI. In caso di valutazione negativa, l’organismo di valutazione della conformità fornisce al richiedente una motivazione. 2.   Ogni organismo di valutazione della conformità conserva un elenco aggiornato delle piattaforme eFTI che ha certificato e di cui ha ritirato o sospeso la certificazione. Esso mette tale elenco a disposizione del pubblico sul proprio sito web e comunica l’indirizzo del sito web all’autorità nazionale designata di cui all’, paragrafo 3. 3.   Le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione. 4.   Il programmatore della piattaforma eFTI richiede una rivalutazione della certificazione in caso di revisione delle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, per integrare il presente regolamento fissando le norme relative alla certificazione delle piattaforme eFTI e all’impiego del marchio di certificazione, comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione.
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