Art. 10
Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI
In vigore dal 15 lug 2020
Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI
1. I prestatori di servizi eFTI garantiscono che:
a)
i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati e secondo diritti in materia di trattamento dei dati chiaramente definiti e assegnati nel quadro della piattaforma eFTI, conformemente alle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
b)
i dati siano archiviati e restino accessibili conformemente agli atti giuridici dell’Unione e al diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
c)
le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un’operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, senza l’addebito di spese o diritti;
d)
i dati siano adeguatamente protetti, tra l’altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al presente articolo, paragrafo 1, è adottato entro il 21 agosto 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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