Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 2020
1.   La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 5 febbraio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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