Art. 4
Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012
In vigore dal 14 lug 2020
Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012
1. Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V dello stesso regolamento se la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP di paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che l’impatto di tale accordo sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri giustifichi che sia effettuata la valutazione se concedere la conformità comparabile a norma del paragrafo 1.
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