Art. 4 · Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012

Art. 4

Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 14 lug 2020
Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012 1.   Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V dello stesso regolamento se la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato II del presente regolamento. 2.   Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP di paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che l’impatto di tale accordo sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri giustifichi che sia effettuata la valutazione se concedere la conformità comparabile a norma del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1304:oj#art-4