Art. 4 · Servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP

Art. 4

Servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP

In vigore dal 14 lug 2020
Servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP 1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta se i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell’Unione possono accedere, in tutto o in parte, ai servizi di compensazione forniti da una CCP attraverso un’altra CCP e se tali CCP sono autorizzate o riconosciute ai sensi degli articoli 14 e 25 del medesimo regolamento. 2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche se i servizi forniti dalla CCP si riferiscono a una categoria di derivati soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012.
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