Art. 3
Struttura della partecipazione diretta della CCP
In vigore dal 14 lug 2020
Struttura della partecipazione diretta della CCP
1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:
a)
la partecipazione diretta e, ove le informazioni siano disponibili, se e quali clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione utilizzano i servizi di compensazione della CCP; e
b)
le diverse opzioni disponibili per accedere ai servizi di compensazione della CCP (compresi i diversi modelli di partecipazione e di accesso diretto per i clienti) e le condizioni per concedere, rifiutare o porre termine all’accesso.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i requisiti normativi o prudenziali che la CCP impone ai partecipanti diretti per accedere ai servizi di compensazione.
Storico versioni
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