Art. 7 · Pagamento delle commissioni annuali

Art. 7

Pagamento delle commissioni annuali

In vigore dal 14 lug 2020
Pagamento delle commissioni annuali 1.   Le commissioni annuali di cui all’ per un determinato anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell’anno (n). L’ESMA invia a tutte le CCP di paesi terzi riconosciute una nota di addebito che specifica l’importo delle commissioni annuali entro il 1o marzo dell’anno (n). 2.   L’importo della commissione annuale di cui all’ nell’anno del riconoscimento e la data entro la quale deve essere pagata sono indicati in una nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario. 3.   Le commissioni annuali pagate dalla CCP non sono rimborsate.
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