Art. 6 · Pagamento delle commissioni di riconoscimento

Art. 6

Pagamento delle commissioni di riconoscimento

In vigore dal 14 lug 2020
Pagamento delle commissioni di riconoscimento 1.   La commissione di riconoscimento di base di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento è pagata al momento della presentazione della domanda di riconoscimento da parte della CCP. In deroga al primo comma, se la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo in cui la CCP è stabilita al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, la commissione di riconoscimento di base è pagata al più tardi il giorno dell’entrata in vigore di tale atto di esecuzione. 2.   La data entro la quale deve essere pagata la commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento è fissata in una nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP a seguito della richiesta dell’ESMA alla CCP di trasmettere informazioni supplementari per la valutazione della conformità della CCP ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario. 3.   Le commissioni di riconoscimento non sono rimborsate.
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