Art. 1
Commissioni di riconoscimento
In vigore dal 14 lug 2020
Commissioni di riconoscimento
1. La CCP stabilita in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione di riconoscimento di base di 50 000 EUR.
2. La CCP stabilita in un paese terzo paga una commissione di riconoscimento aggiuntiva di 360 000 EUR qualora l’ESMA stabilisca che, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, tale CCP è di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri («CCP di classe 2»). La CCP di classe 2 paga la commissione di riconoscimento aggiuntiva in ciascuno dei seguenti casi:
a)
la CCP presenta una domanda di riconoscimento;
b)
se già riconosciuta a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP risulta essere una CCP di classe 2 a seguito del riesame effettuato dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
Storico versioni
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