Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 lug 2020
All’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I controlli sul posto di natura operativa svolti nell’esercizio finanziario N vertono almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso d’esecuzione durante quell’esercizio finanziario, come dichiarato nei corrispondenti conti annuali di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014. Qualora tale minimo non possa essere raggiunto nell’esercizio finanziario N a causa della pandemia di Covid-19, i controlli che non sono stati svolti nell’esercizio finanziario N sono effettuati in una fase successiva del periodo di programmazione.»
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