Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

In vigore dal 10 lug 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato: (1) all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall’accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021;»; (2) all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all’articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all’integrazione dei cittadini di paesi terzi, o per i tipi di operazione a sostegno dell’attenuazione dell’impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l’operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.»; (3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; (4) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; (5) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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