Art. 8
Decisione di esborso della Commissione
In vigore dal 9 lug 2020
Decisione di esborso della Commissione
1. Dopo la riunione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, la decisione di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE specificando l’importo delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione da esborsare per ciascun investimento confermato come investimento prioritario dalla BEI o raccomandato per il finanziamento dal comitato per gli investimenti («decisione di esborso»).
La decisione relativa all’esborso delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione a favore di un regime specifica l’importo del primo o, se del caso, di qualsiasi esborso successivo.
2. La Commissione notifica la decisione di esborso agli Stati membri beneficiari interessati e ne informa la BEI e il comitato per gli investimenti.
Storico versioni
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