Art. 6 · Conferma degli investimenti prioritari

Art. 6

Conferma degli investimenti prioritari

In vigore dal 9 lug 2020
Conferma degli investimenti prioritari 1.   Se presentate con almeno sei settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, le proposte di investimento presentate dagli Stati membri beneficiari come investimenti prioritari sono valutate dalla BEI nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile. Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, ma almeno sei settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile. Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile successivo. 2.   La BEI può esigere dallo Stato membro beneficiario le informazioni o i documenti che ritiene necessari per valutare l’investimento, a condizione che tali informazioni o documenti figurino nell’allegato I. La BEI esige le informazioni o i documenti senza indebito ritardo. Se lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni o i documenti richiesti meno di sei settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, la BEI può rinviare la valutazione della proposta al ciclo seguente dei cicli di esborso organizzati due volte all’anno. 3.   Se la BEI ritiene che la proposta riguardi un investimento non prioritario ne informa lo Stato membro beneficiario entro quattro settimane dalla presentazione della proposta e motiva la sua conclusione. In tal caso, la proposta è valutata conformemente agli obblighi e al calendario di cui all’. 4.   Se la proposta non è conforme all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE o agli obblighi del presente regolamento, la BEI rinvia la proposta allo Stato membro beneficiario entro quattro settimane dalla presentazione della proposta e illustra le motivazioni della sua conclusione. La BEI informa immediatamente il comitato per gli investimenti. 5.   La valutazione della proposta comprende la verifica dei costi dell’investimento proposto, a meno che la proporzionalità dell’importo dell’aiuto ricevuto sia stata verificata dalla Commissione nell’ambito della pertinente procedura per gli aiuti di Stato. 6.   La BEI valuta la proposta nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile. 7.   La BEI può confermare che la proposta costituisce un investimento prioritario purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme agli obblighi di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e che rientra in almeno uno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, di tale direttiva; b) lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare per gli investimenti già confermati in conformità del paragrafo 9 del presente articolo; c) lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi: — ha ottenuto l’autorizzazione per gli aiuti di Stato conformemente alla decisione della Commissione; — è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (5); — non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato; d) lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l’investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell’Unione e nazionale; e) in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell’investimento finanziati da un altro strumento dell’Unione o nazionale. 8.   Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime confermato dalla BEI in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso, la valutazione della proposta da parte della BEI è limitata alla verifica dei fondi disponibili conformemente al paragrafo 7, lettera b), a condizione che il regime non sia stato modificato. 9.   La BEI decide in merito alla conferma della proposta come investimento prioritario al più tardi due settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1. La BEI informa immediatamente lo Stato membro beneficiario interessato e la Commissione in merito alla decisione di cui al primo comma. 10.   Al più tardi una settimana prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, la BEI comunica al comitato le proposte di investimento di ciascuno Stato membro beneficiario confermate come investimenti prioritari a norma del paragrafo 9 del presente articolo e l’importo da esborsare per ciascun investimento.
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