Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 lug 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1) «Stato membro beneficiario», uno Stato membro elencato nell’allegato II ter della direttiva 2003/87/CE; (2) «investimento non prioritario», l’investimento che non rientra in alcuno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; (3) «progetto non prioritario su scala ridotta», l’investimento non prioritario che riceve aiuti di Stato il cui importo totale soddisfa i criteri degli aiuti de minimis in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (4); (4) «investimento prioritario», l’investimento che rientra almeno in uno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; (5) «regime», la proposta di investimento che è conforme ai seguenti criteri: a) comprende una serie logica di priorità coerenti con gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione e, in ragione delle caratteristiche dei progetti nell’ambito del regime, può essere considerato un investimento prioritario o non prioritario; b) ha una durata superiore a un anno; c) ha una portata nazionale o regionale; e d) mira a sostenere più di una persona o entità pubblica o privata responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione dei progetti nell’ambito del regime.
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