Art. 17
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 9 lug 2020
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. Gli Stati membri beneficiari mettono a disposizione del pubblico, sui siti web dei servizi competenti delle rispettive amministrazioni, le informazioni sugli investimenti sostenuti a norma del presente regolamento, al fine di informare il pubblico in merito al ruolo e agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal Fondo per la modernizzazione.
2. Gli Stati membri beneficiari assicurano che i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione forniscano a platee diverse, tra cui i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, pertinenti e mirate sul sostegno ricevuto dal Fondo per la modernizzazione.
3. Il nome del Fondo per la modernizzazione è utilizzato per tutte le attività di comunicazione e figura su tabelloni collocati in punti strategici visibili al pubblico.
4. Gli Stati membri beneficiari e la Commissione effettuano azioni di informazione, comunicazione e promozione sul sostegno e sui risultati del Fondo per la modernizzazione. Tali azioni agevolano gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori prassi per quanto riguarda la progettazione, la preparazione e l’attuazione degli investimenti nell’ambito del Fondo per la modernizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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