Art. 15 · Riesame e valutazione del Fondo

Art. 15

Riesame e valutazione del Fondo

In vigore dal 9 lug 2020
Riesame e valutazione del Fondo 1.   Nel riesame di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 11, seconda frase, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione tratta i seguenti elementi: a) conferma degli investimenti prioritari da parte della BEI; b) valutazione degli investimenti non prioritari da parte del comitato per gli investimenti; c) finanziamento e monitoraggio degli investimenti da parte degli Stati membri beneficiari; d) ogni aspetto procedurale pertinente in merito all’attuazione del Fondo per la modernizzazione. Sulla base dei risultati del riesame la Commissione presenta, se del caso, le opportune proposte. 2.   Una volta che è stata portata a termine, la Commissione effettua una valutazione finale dell’attuazione del Fondo per la modernizzazione. In particolare, la Commissione valuta i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Fondo di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE. 3.   La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati del riesame e della valutazione.
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