Art. 14 · Comunicazione a cura del comitato per gli investimenti

Art. 14

Comunicazione a cura del comitato per gli investimenti

In vigore dal 9 lug 2020
Comunicazione a cura del comitato per gli investimenti 1.   La relazione annuale del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 11, prima frase, della direttiva 2003/87/CE contiene le seguenti informazioni: a) il numero di proposte di investimento ricevute, compresa l’indicazione del settore di investimento; b) il numero di raccomandazioni formulate e le conclusioni sintetiche di ciascuna raccomandazione; c) una panoramica delle principali conclusioni riguardanti gli investimenti proposti a seguito della valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza effettuata dalla BEI; d) l’esperienza pratica riguardante gli aspetti procedurali della formulazione delle raccomandazioni. 2.   Sulla base di una bozza preparata dalla BEI, il comitato per gli investimenti adotta la relazione finale per l’anno precedente entro il 15 marzo e la trasmette immediatamente alla Commissione.
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