Art. 13 · Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri beneficiari

Art. 13

Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri beneficiari

In vigore dal 9 lug 2020
Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri beneficiari 1.   Gli Stati membri beneficiari monitorano l’attuazione degli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. Entro il 30 aprile gli Stati membri beneficiari presentano alla Commissione una relazione annuale per l’anno precedente contenente le informazioni di cui all’allegato II. 2.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 è corredata dalle seguenti informazioni: a) prove documentali del finanziamento degli investimenti a valere sul Fondo per la modernizzazione nell’anno precedente; b) rendiconto finanziario annuale relativo a ciascun investimento o, nel caso di un regime, il rendiconto finanziario in cui figurano i dati aggregati sulle spese relative al regime nell’anno precedente.
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