Art. 11 · Funzionamento del comitato per gli investimenti

Art. 11

Funzionamento del comitato per gli investimenti

In vigore dal 9 lug 2020
Funzionamento del comitato per gli investimenti 1.   Il comitato per gli investimenti si riunisce due volte l’anno, al più tardi il 15 luglio e il 15 dicembre. Il segretariato del comitato per gli investimenti comunica agli Stati membri la data della riunione non appena tale data è disponibile. 2.   A meno che il comitato non formuli una raccomandazione conformemente all’articolo 10 quinquies, paragrafo 7, secondo comma, prima e seconda frase, della direttiva 2003/87/CE, esso raggiunge il quorum se è presente almeno la metà dei rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tutti i rappresentanti degli Stati membri non beneficiari e i rappresentanti della Commissione e della BEI. 3.   Gli Stati membri non beneficiari eleggono tre rappresentanti nel comitato per gli investimenti con una votazione che comprende tutti i candidati. Ogni Stato membro non beneficiario può proporre un candidato. Sono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e, di conseguenza, ne sarebbero eletti più di tre, si rifà la votazione con tutti i candidati, ad esclusione del o dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, se del caso, il secondo numero più elevato di voti. 4.   I membri del comitato per gli investimenti non possono avere interessi finanziari o di altro tipo, sia diretti che indiretti, in settori ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo per la modernizzazione, che potrebbero compromettere la loro imparzialità o essere oggettivamente percepiti come tali. Essi agiscono nell’interesse pubblico e in modo indipendente. Prima di assumere le funzioni in seno al comitato per gli investimenti, essi presentano una dichiarazione di interessi e l’aggiornano ogniqualvolta si verifica un cambiamento pertinente. 5.   La BEI fornisce sostegno amministrativo e logistico al comitato per gli investimenti (il segretariato), compreso il sostegno alla gestione di un sito web dedicato al Fondo per la modernizzazione. 6.   Su proposta del servizio competente della Commissione, il comitato per gli investimenti adotta il proprio regolamento interno che stabilisce in particolare le procedure per: a) la nomina di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e dei loro supplenti; b) l’organizzazione delle riunioni del comitato per gli investimenti; c) le norme dettagliate riguardanti il conflitto di interessi, compreso il modello di dichiarazione di interessi. 7.   I membri del comitato per gli investimenti non percepiscono alcuna remunerazione o rimborso delle spese sostenute per la loro partecipazione alle attività del comitato.
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