Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 lug 2020
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi relativi alla produzione di uve da vino e di vino e ad adottare decisioni comuni relative alla produzione di uve da vino e di vino per quanto riguarda la trasformazione e il trattamento, lo stoccaggio, la promozione comune, i requisiti di qualità e la pianificazione temporanea della produzione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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