Art. 2
In vigore dal 3 lug 2020
1. I comandanti dei pescherecci dell’Unione provvedono affinché i dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241 siano pienamente operativi durante l’intera operazione di pesca.
2. I dispositivi acustici di dissuasione devono essere conformi ad una delle serie di specifiche tecniche e condizioni d’uso definite nell’allegato I del presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare l’uso di dispositivi acustici di dissuasione che non soddisfano le specifiche tecniche o le condizioni d’uso di cui all’allegato I, a condizione che tali dispositivi abbiano almeno la stessa efficacia nel ridurre le catture accidentali di cetacei di quelli rispondenti alle anzidette specifiche tecniche o condizioni e che ciò sia stato debitamente documentato.
4. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del paragrafo 3 entro due mesi dalla data del rilascio.
5. La notifica di cui al paragrafo 4 è corredata di informazioni tecniche e scientifiche dettagliate riguardanti i dispositivi acustici di dissuasione autorizzati ai sensi del paragrafo 3 e i loro effetti sulle catture accidentali di cetacei.
Storico versioni
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