Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 giu 2020
1.   I punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico, o soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, del presente regolamento, e sono conformi ai requisiti della norma europea di cui all’allegato, lettera B, del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 fa salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità con i limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali. 3.   Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata conformi alle caratteristiche di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso.
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