Art. 1
In vigore dal 29 giu 2020
Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 8 e 25a, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.
3. La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per le categorie di prodotti 8 e 25 sono assegnati ’per ordine di arrivo’, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per talune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 5, 16, 20 e 27 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 28 sarà consentito solo l’accesso a un volume specifico nell’ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25b e 26 l’accesso sarà consentito sul volume complessivo del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre nelle rispettive categorie di prodotti.»;
2)
gli allegati sono così modificati:
a)
l’allegato III.2 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
b)
l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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