Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
In vigore dal 29 giu 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
(1)
all’articolo 132, la lettera c) è soppressa;
(2)
gli articoli da 182 a 186 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 182
Sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata
(Articolo 16 del codice)
1. Un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per:
a)
la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiarazioni, relative all’analisi dei rischi doganali a fini di sicurezza, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi;
b)
lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e i risultati dell’analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all’esecuzione dell’analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un’analisi dei rischi, comprese le raccomandazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli;
c)
lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza e delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del codice.
Le date per lo sviluppo e l’avvio dell’utilizzazione per fasi del sistema sono indicate nel progetto di sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) nell’ambito del CDU che figura nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commisione (*1).
1 bis. Gli operatori economici utilizzano un’interfaccia armonizzata dell’UE per gli operatori, elaborata dalla Commissione e dagli Stati membri in accordo tra di loro, per le richieste, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date di utilizzazione del sistema elettronico ivi indicato in conformità all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, il sistema elettronico per la presentazione e lo scambio delle informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 è utilizzato conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, all’articolo 187 e all’articolo 188, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 183
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata
(Articolo 127, paragrafi 4, 5 e 6, del codice)
1. Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasportate per via aerea sono fornite come segue:
a)
i vettori aerei presentano una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;
b)
i corrieri espresso presentano quanto segue:
—
se il valore intrinseco della spedizione supera 22 EUR, una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;
—
per tutte le spedizioni, l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 1 di tale sistema;
c)
gli operatori postali presentano l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per le spedizioni aventi come destinazione finale uno Stato membro, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 1 di tale sistema;
d)
mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 di tale sistema.
1 bis. Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite come segue:
a)
mediante la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;
b)
mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 di tale sistema.
2. Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata mediante la presentazione di più insiemi di dati o la presentazione dell’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che presenta l’insieme di dati parziale o l’insieme di dati minimo espleta tale formalità presso l’ufficio doganale che, in base alle sue conoscenze, dovrebbe essere l’ufficio doganale di prima entrata. Se tale persona non conosce il luogo di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione del mezzo di trasporto che trasporta le merci, l’ufficio doganale di prima entrata può essere determinato sulla base del luogo verso cui le merci sono spedite.
Articolo 184
Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
1. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
Se il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti non mette le indicazioni richieste a disposizione della persona che emette la polizza di carico, tale persona fornisce l’identità del destinatario nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.
2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.
Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso l’accordo.
3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, o abbia emesso una lettera di trasporto aereo relativa alle stesse merci, e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
4. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.
Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.
5. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale o del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
Articolo 185
Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata
(Articolo 127, paragrafo 1, del codice)
1. Le autorità doganali registrano la dichiarazione sommaria di entrata all’atto della sua ricezione e ne informano immediatamente il dichiarante o il suo rappresentante, comunicandogli l’MRN di tale dichiarazione e la data di registrazione.
2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite mediante l’invio di almeno l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o mediante l’invio di più insiemi di dati, le autorità doganali:
a)
registrano ciascuno di tali invii di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all’atto della ricezione;
b)
informano immediatamente la persona che ha inviato l’insieme di dati in merito alla registrazione;
c)
comunicano a detta persona l’MRN di ciascuno dei documenti presentati e la rispettiva data di registrazione.
3. Le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia richiesto di esserne informato e abbia accesso ai sistemi elettronici di cui all’articolo 182 del presente regolamento, nei casi seguenti:
a)
se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del codice;
b)
se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l’obbligo di informare il vettore si applica a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che il vettore abbia accesso a tale sistema.
Articolo 186
Analisi dei rischi e controlli relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata
(Articolo 46, paragrafi 3 e 5, articolo 47, paragrafo 2, e articolo 128 del codice)
1. L’analisi dei rischi è completata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un’analisi dei rischi supplementare.
Fatto salvo il primo comma, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2. L’ufficio doganale di prima entrata completa l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1:
a)
immediatamente dopo la registrazione, l’ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in esse menzionati e alle autorità doganali degli altri Stati membri che hanno inserito nel sistema le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiarazione sommaria di entrata.
b)
Entro i termini di cui agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) del presente paragrafo effettuano un’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell’ufficio doganale di prima entrata.
c)
L’ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell’analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) per completare l’analisi dei rischi.
d)
L’ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell’analisi dei rischi completata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri che hanno contribuito all’analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal movimento delle merci.
e)
L’ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell’analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1:
i)
il dichiarante o il suo rappresentante;
ii)
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
3. Quando l’ufficio doganale di prima entrata necessita di ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per completare l’analisi dei rischi, tale analisi deve essere completata dopo che le informazioni sono state fornite.
A tal fine l’ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal vettore, l’ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.
4. Se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi di sospettare che le merci introdotte per via aerea possano costituire una grave minaccia per la sicurezza aerea, impone che la spedizione, prima di essere caricata su un aeromobile diretto verso il territorio doganale dell’Unione, sia sottoposta a screening come merci e posta ad alto rischio in conformità al punto 6.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (*2) e al punto 6.7.3 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015)8005 final della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.
L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:
a)
il dichiarante o il suo rappresentante;
b)
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all’ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L’analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.
5. Se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi per ritenere che le merci trasportate per via aerea o le merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, costituirebbero una grave minaccia per la sicurezza tale da richiedere un intervento immediato, esso dà istruzioni che le merci non siano caricate sul mezzo di trasporto pertinente.
L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:
a)
il dichiarante o il suo rappresentante;
b)
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Tale notifica è effettuata subito dopo l’individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore.
L’ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doganali di tutti gli Stati membri in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.
6. Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un’azione immediata al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto, l’ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all’arrivo delle merci.
7. Dopo aver completato l’analisi dei rischi, l’ufficio doganale di prima entrata può raccomandare, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.
L’ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di prima entrata.
7 bis. Nei casi di cui all’articolo 46, paragrafo 5, e all’articolo 47, paragrafo 2, del codice, gli uffici doganali mettono i risultati dei loro controlli a disposizione di altre autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento e si scambiano informazioni pertinenti sul rischio tramite il sistema di cui all’articolo 36 del presente regolamento.
8. Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci.
9. Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.
10. L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.
(*1) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168)."
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).»;"
(3)
l’articolo 187 è così modificato:
a)
il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 187
Norme transitorie per l’analisi dei rischi
(Articolo 128 del codice)
1. In deroga all’articolo 186 del presente regolamento, fino alle date stabilite in conformità all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, l’analisi dei rischi si basa sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni sommarie di entrata presentate e scambiate nel sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del presente articolo.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»;
c)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:
«6. Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata effettuata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.
7. L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.»;
(4)
gli articoli 188 e 189 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 188
Modifica e invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata
(Articolo 129, paragrafo 1, del codice)
1. Il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, è utilizzato per la presentazione di una richiesta di modifica o di invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata o delle indicazioni ivi contenute.
Se persone diverse chiedono una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l’invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.
2. Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la domanda di modifica o di invalidamento la loro decisione di registrare o respingere tale domanda.
Se le modifiche o l’invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne informano anche quest’ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare che le domande di modifica o di invalidamento delle indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata presentata tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, siano effettuate con mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del codice.
Articolo 189
Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione
(Articolo 133 del codice)
1. Se, dopo aver presentato la dichiarazione sommaria di entrata tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, una nave marittima o un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto a un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’operatore di tale mezzo di trasporto informa di tale deviazione l’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata e presenta la notifica di arrivo all’ufficio doganale di prima entrata effettivo.
Il primo comma del presente articolo non si applica nel caso in cui le merci siano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime di transito conformemente all’articolo 141 del codice.
2. L’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata, subito dopo essere stato informato in conformità al paragrafo 1, notifica la deviazione all’ufficio doganale che, in base a tali informazioni, risulta essere l’ufficio doganale di prima entrata. Tale ufficio garantisce la disponibilità delle pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e dei risultati dell’analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata.
3. A decorrere dalla data stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto.
4. A decorrere dalla data stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se una nave marittima subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto.»;
(5)
l’articolo 207 è sostituito dal seguente:
«Articolo 207
Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302
(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 153, paragrafo 2, del codice)
1. Conformemente all’articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell’ambito del carnet TIR o ATA o del formulario NATO 302 o UE 302 le merci unionali sono identificate con il codice “T2L” o “T2LF”. Il titolare del regime può includere uno di tali codici, a seconda del caso, accompagnato dalla sua firma, nei documenti pertinenti nella parte riservata alla descrizione delle merci prima di presentarli all’ufficio doganale di partenza per l’autenticazione. Il codice appropriato, “T2L” o “T2LF”, è autenticato con il timbro dell’ufficio doganale di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.
Nel caso di un formulario elettronico NATO 302 o UE 302, il titolare del regime può anche includere uno di tali codici nei dati del formulario 302. In tal caso l’autenticazione da parte dell’ufficio di partenza avviene per via elettronica.
2. Quando il carnet TIR, il carnet ATA, il formulario NATO 302 o il formulario UE 302 scortano sia merci unionali che merci extraunionali, tali merci devono essere elencate separatamente e il codice “T2L” o “T2LF”, a seconda dei casi, deve essere inserito in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.»;
(6)
all’articolo 218, il titolo e la frase introduttiva sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 218
Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 139, articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172, 194 e 267 del codice)
Ai fini degli articoli 138, 139 e 140 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, di tale regolamento delegato:»;
(7)
l’articolo 220 è sostituito dal seguente:
«Articolo 220
Norme transitorie per le merci contenute in spedizioni postali
(Articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172 e 194 del codice)
1. Ai fini dell’articolo 138 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale per le merci di cui all’articolo 141, paragrafo 3, di tale regolamento delegato è considerata accettata e le merci sono considerate svincolate al momento della loro consegna al destinatario.
2. Se non è stato possibile consegnare le merci al destinatario, la dichiarazione doganale si considera non presentata.
Le merci che non sono state consegnate al destinatario sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all’articolo 198 del codice.»;
(8)
sono inseriti gli articoli 220 bis e 220 ter seguenti:
«Articolo 220 bis
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302 per i regimi doganali diversi dal transito
(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)
1. L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari NATO 302:
a)
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
b)
numerati in una serie continua;
c)
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.
2. Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:
a)
presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;
b)
completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
3. Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità al paragrafo 2, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario NATO 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Articolo 220 ter
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302 per i regimi doganali diversi dal transito
(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)
1. L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari UE 302:
a)
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
b)
numerati in una serie continua;
c)
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.
2. Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:
a)
presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;
b)
completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
3. Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro procedono in conformità al paragrafo 2, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario UE 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.»;
(9)
all’articolo 221 sono aggiunti i paragrafi 4, 5 e 6 seguenti:
«4. L’ufficio doganale competente per dichiarare l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di un’esenzione dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (*3), in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*4), è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.
5. L’autorità doganale di ciascuno Stato membro nel cui territorio sono di stanza forze NATO ammissibili a utilizzare il formulario NATO 302 designa l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare nel contesto di attività militari.
6. L’autorità doganale di ciascuno Stato membro designa l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare nel contesto di attività militari in base al formulario UE 302.
(*3) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23)."
(*4) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).»;"
(10)
l’articolo 271 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Gli operatori economici si avvalgono di un’interfaccia armonizzata dell’UE per gli operatori, elaborata dalla Commissione e dagli Stati membri di comune accordo, per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative ai regimi di cui al paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di utilizzazione dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.»;
(11)
al titolo VII, capo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 4 è sostituito dal seguente:
«Sottosezione 4
Circolazione di merci sotto scorta del formulario NATO 302 o UE 302»;
(12)
l’articolo 285 è soppresso;
(13)
l’articolo 286 è sostituito dal seguente:
«Articolo 286
Fornitura di formulari NATO 302 alle forze NATO
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)
L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari 302:
a)
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
b)
numerati in una serie continua;
c)
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.»;
(14)
è inserito l’articolo 286 bis seguente:
«Articolo 286 bis
Fornitura di formulari UE 302 alle forze militari degli Stati membri
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)
L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari 302:
a)
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
b)
numerati in una serie continua;
c)
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.»;
(15)
l’articolo 287 è sostituito dal seguente:
«Articolo 287
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)
1. Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:
a)
presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;
b)
completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
2. Nei casi in cui le forze NATO presentano i dati del formulario NATO 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.
3. Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità al paragrafo 1, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario NATO 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario NATO 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario NATO 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.»;
(16)
è inserito l’articolo 287 bis seguente:
«Articolo 287 bis
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)
1. Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:
a)
presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;
b)
completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
2. Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro presentano i dati del formulario UE 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.
3. Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro procedono in conformità al paragrafo 1, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario UE 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario UE 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario UE 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.»;
(17)
l’articolo 321 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il regime di transito unionale è considerato concluso quando:
a)
è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o
b)
il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa ha certificato che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:
i)
sono arrivate all’impianto del destinatario;
ii)
sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure
iii)
hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.»;
b)
è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
«6. Le merci non unionali sono considerate in custodia temporanea dal momento in cui il regime di transito unionale si è concluso conformemente al paragrafo 5, lettera a), o lettera b), punto i) o ii).»;
(18)
è inserito l’articolo 323 bis seguente:
«Articolo 323 bis
Appuramento speciale per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari
(Articolo 215 del codice)
Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea per le merci di cui all’articolo 235 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il consumo o la distruzione delle stesse è considerato una riesportazione a condizione che la quantità consumata o distrutta corrisponda alla natura dell’attività militare.»;
(19)
all’articolo 324, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia il paragrafo 1 si applica qualora merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero soggette a vigilanza unionale preventiva se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica, a condizione che il titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento attivo IM/EX fornisca i dati in conformità alla misura di vigilanza pertinente.»;
(20)
all’articolo 331 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Se le merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa escono dal territorio doganale dell’Unione tramite la suddetta infrastruttura, si considerano presentate in dogana all’atto della collocazione nell’infrastruttura di trasporto fissa.»;
(21)
l’allegato 23-02 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;
(22)
l’allegato 72-04 è così modificato:
a)
alla parte I, capo III, il punto 19.3 è sostituito dal seguente:
«19.3.
La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a cinque anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Se durante il periodo di validità del certificato l’ufficio doganale di garanzia è informato che il certificato, a seguito di numerose modifiche, non è sufficientemente leggibile e può essere respinto dall’ufficio doganale di partenza, l’ufficio doganale di garanzia invalida il certificato e ne rilascia uno nuovo, se del caso.
I certificati con un periodo di validità di due anni restano validi. Il loro periodo di validità può essere prorogato dall’ufficio doganale di garanzia per una seconda volta per un periodo non superiore a cinque anni.»;
b)
alla parte II, capo II:
i)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
CAPO II
Modello di timbro speciale utilizzato dallo speditore autorizzato/emittente autorizzato
»;
ii)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Speditore autorizzato/emittente autorizzato».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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