Art. 2 · Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

In vigore dal 25 giu 2020
Modifica del regolamento (UE) 2020/123 Il regolamento (UE) 2020/123 è così modificato: 1) all’ sono aggiunte le seguenti lettere: «j) “boa strumentale”: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione; k) “boa operativa”: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o FAD derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 12 bis Periodi di divieto della pesca del cicerello La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1o gennaio al 31 marzo 2021.»; 3) all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;»; 4) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord 1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure, sono stabiliti nell’allegato IV. 2.   Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a, e palangari (6) è vietata la pesca nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30′ 00 nord e a sud della latitudine 61° 30′ 00 nord e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00′ 00 nord e a est della longitudine 5° 00′ 00 est. 3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui al paragrafo 2 possono pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: a) la percentuale di catture di merluzzo bianco non superi il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare la stessa attrezzatura utilizzata durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata; b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone definite al paragrafo 2 del presente articolo; c) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi: — pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete; — lima dei piombi rialzata (0,6 m); — pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe; d) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm [TR2], siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi: — una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi; — un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm; — una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci; e) le navi siano soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dopo l’attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano non sarà raggiunto. 4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e). (6)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.»;" 5) all’articolo 16, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «o) berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6.»; 6) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Dispositivi FAD derivanti e navi d’appoggio 1.   I dispositivi FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione. 2.   I pescherecci con reti da circuizione non possono seguire contemporaneamente più di 300 boe operative. 3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni nave con reti da circuizione è fissato a 500. Una nave con reti da circuizione non può avere più di 500 boe strumentali contemporaneamente (boe in deposito e operative). 4.   Il numero massimo di navi d’appoggio corrisponde a due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio. 5.   In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro. 6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.»; 7) l’articolo 46 è sostituito dal seguente: «Articolo 46 Limiti per la pesca di fondo Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell’accordo SIOFA: a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell’accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione; b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni; c) non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, quali definite nell’allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.»; 8) l’articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Periodi di divieto della pesca Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare i cicerelli in tale sottozona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm nei periodi seguenti: a) dal 1o agosto al 31 dicembre 2020; b) dal 1o gennaio al 31 marzo 2021.»; 9) gli allegati IA, ID, IH e V sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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